SOSPENSIONE MUTUI CON IL TRUCCO

Gli esclusi

Il trucco c’è e si vede, anche se non è dato capire se è dovuto ad un involontaria svista.

Il DM 25 marzo 2020 nel regolamentare la sospensione dei mutui recita all’art 6, 2° comma, Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM n. 132/2010 non incompatibili con le previsioni introdotte dall’art. 26 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Cosa vuol dire?

Secondo gli Istituti di credito vuol dire che, a norma dell’art 2 del DM 132/2010, sono esclusi dalle agevolazioni i mutui rientranti nei seguenti casi:

  1. ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  2. fruizione di agevolazioni pubbliche;
  3. per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio

In poche parole, a parte chi abbia una assicurazione che copre il Corona Virus ( e la vorrei vedere), hanno ESCLUSO dalle agevolazioni chi è in RITARDO con i pagamenti e chi ha comprato casa con un mutuo agevolato tipo quelli previsti per le cooperative edilizie.

Ma non è finita.

L’art 40 del Testo Unico Bancario prevede la possibilità di risolvere il contratto qualora il mutuatario abbia ritardato il pagamento almeno 7 volte ed il ritardo sia compreso tra i 30 ed i 180 giorni. ATTENZIONE ho parlato di ritardo e non di mancato pagamento.

Bene sfruttando tale norma pare che alcuni Istituti di Credito, poco prima dell’emissione del Decreto Cura Italia abbiano inviato la risoluzione del contratto, escludendo così i clienti dalle agevolazioni.

Si badi bene che tutto ciò è assolutamente legale ma lascia l’amaro in bocca e conferma la lontananza degli istituti di credito dalla gente.

C’E’ SOLUZIONE?

A modesto pare di chi scrive potrebbe esservi una soluzione.

La norma richiamata all’inizio parla di disposizioni “non incompatibili” con il Decreto Cura Italia.

La ratio del Decreto è agevolare tutti colore che hanno un danno economico dal rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale. Questo vuol dire allargare le agevolazioni al numero più ampio di utenti.

L’INCOMPATIBILITA’ è evidente: il DM 132/2010 esclude il moroso o chi ha già usufruito di agevolazioni ma il Decreto 18/2020 ha imposto regole a tutti e le norme ivi contenute limitano e danneggiano TUTTI.

Restiamo a Vostra disposizione per chiarimenti e necessità