MUTUI “PRIMA CASA”

Via Libera alla sospensione delle rate

Il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2020 n. 82 ha, FINALMENTE, regolamentato la sospensione dei mutui “prima casa” prevista dal decreto Cura Italia sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La sospensione può essere richiesta, non soltanto nei casi di cui all’art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010 (Cessazione lavoro, Morte o Handicap) ma anche nei seguenti casi:

Lavoratori dipendenti

  1. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; 
  2. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo”. 

La sospensione delle rate è graduata a seconda della gravità della sospensione lavorativa subita e, precisamente, si può ottenere la sospensione del mutuo fino a:

“a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 

b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 

c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi”

Lavoratori autonomi e ai liberi professionisti

Il requisito richiesto è, come detto, l’autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 “di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre,un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”. 

Quindi, ricapitolando, in caso di lavoratori dipendenti è necessaria “la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro”, mentre invece per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti è necessario il “calo del proprio fatturato medio giornaliero (…) superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019”.

In allegato il testo del DM 82/2020 ed il modulo per la domanda di sospensione in pdf edittabile cui ricordiamo di allegare copia del documento di identità.

Resta inteso che restiamo a disposizione per necessità o chiarimenti.