AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

LA SOSPENSIONE PER COVID E LA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE.

In questo periodo si moltiplicano le notifiche sia di nuove cartelle esattoriali che di intimazioni di pagamento relative a cartelle già notificate nel periodo ante Covid.

Contrariamente al pensiero comune i Decreti che hanno sospeso l’attività di riscossione non hanno anche sospeso la prescrizione dei debiti tributari.

L’art 157 del Cd Decreto Rilancio (34/2020) prevede in primis la sospensione della decadenza (e non della prescrizione), inoltre fa riferimento alle cartelle di pagamento ma solo ed esclusivamente in relazione ai termini di decadenza di quelle relative alle Dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

La ratio di tale Legge è ovvia

La prescrizione può essere evitata con una mera comunicazione, mentre la decadenza necessita di un intervento legislativo.

L’art 2666 cc prevede che la decadenza, invece, possa essere impedita solo dall’esercizio del diritto mediante il compimento dell’atto previsto, con il quale viene infatti meno la stessa ragion d’essere della decadenza, in quanto l’onere a cui era condizionato l’esercizio del diritto è ormai soddisfatto.

Ovviamente mentre la prescrizione è un diritto indisponibile, il termine di decadenza può essere modificato dalle parti o, come in questo caso, da una Legge.

Inoltre, l’art 157 e le sue successive modifiche e integrazioni prevede che gli atti debbano essere emessi (ossia firmati e protocollati) entro il 31 dicembre 2020; quindi, se l’atto non risulta firmato e protocollato sino alla data del 31 dicembre 2020 la pretesa impositiva viene meno per intervenuta decadenza.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 50/E del 20.08.2020

Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate non solo conferma il termine per l’elaborazione del 31.12.2020 ma affronta degli atti urgenti e indefferibili.

A titolo esemplificativo, l’invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione può considerarsi legittima anche nei seguenti casi:

− comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;

− comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo;

pericolo per la riscossione.

Con riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che le caratteristiche dell’indifferibilità e dell’urgenza sono riscontrabili anche in tutti i casi in cui il mancato invio della comunicazione o di notifica dell’atto non consenta di rispettare i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, rischiando di compromettere il recupero delle somme dovute.

IN CONCLUSIONE

I casi di illegittimità degli atti o di prescrizioni del debito SONO MOLTEPLICI.

L’unica raccomandazione che possiamo dare è quella di fare esaminare la documentazione a un professionista di fiducia ed esperienza.

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