La cartella di pagamento e/o l’ Intimazione di pagamento sono illegittime qualora non indicano le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del debitore/contribuente, ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa dello stesso, a nulla rilevando il contenuto vincolato dalla disciplina regolamentare di tali atti esattoriali evocato dall’ agente della riscossione.
Ad affermare ancora una volta tale principio la Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 22 gennaio 2022.
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