IL DIRITTO/DOVERE DI VISITA DEI FIGLI ED IL CORONA VIRUS

Forse la soluzione definitiva

Ha fatto notizia l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 26 marzo scorso con la quale veniva sospeso il diritto di visita del genitore non collocatario che abitava in altro Comune.

Secondo il Tribunale di Bari le disposizioni di cui al DCPM del 22 marzo 2020 impedivano il corretto esercizio del diritto di visita.

Ciò rispondeva al vero.

Il DCPM dell’8 marzo 2020 chiariva la possibilità di visita e spostamento del genitore non collocatario, e tanto era stato anche confermato dal Tribunale di Milano con provvedimento dell’11 marzo 2020.

Con il decreto successivo, l’inserimento della limitazione al Comune di residenza e dell’assoluta urgenza, avevano di fatto vietato questa possibilità. Da qui l’ordinanza di Bari.

Ad oggi, il Governo con le FAQ aggiornate al 1 aprile scorso ha chiarito che : Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Inoltre il Governo ha ulteriormente specificato che tali disposizioni valgono sia in presenza di un provvedimento giudiziale sia in caso di mero accordo tra i genitori.

Rimangono fuori da questa casistica coloro i quali non sono ancora in possesso di un provvedimento del giudice, e che vivono un conflitto.

In questi casi non rimane che affidarsi al buon senso o in alternativa al contributo di un valido legale che persegua i diritti dei minori prima che quelli dell’effettivo cliente.