Revoca Amministratore del Condominio

L’amministratore di condominio è una figura importante per la gestione degli immobili.

Il suo operato è regolato da alcune norme di legge imperative.

Cosa succede se non rispetta queste regole? Quali mezzi e poteri ha l’assemblea e anche un solo condomino per revocare l’amministratore?

Esistono diversi modi per revocare l’amministratore di condominio.

Ultimamente poi con il riconoscimento per legge della professione (legge numero 220 del 2012) e con l’obbligo della formazione professionale continua, i famosi 15 crediti formativi da effettuarsi entro l’8 di ottobre di ogni anno, può accadere che un amministratore non sia in regola e che i condomini lo scoprano e decidano di richiedere il sollevamento dall’incarico.

Per questo il codice civile all’articolo 1129 contempla diversi casi di revoca:

La revoca assembleare fatta cioè direttamente dalla maggioranza dei condomini in apposita assemblea e la revoca giudiziale che può essere proposta anche da un solo condomino dinanzi a gravi irregolarità

La Revoca Assembleare

I condomini possono sempre decidere di revocare l’amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell’interruzione del rapporto.

Per sollevare dall’incarico l’amministratore, operazione eseguibile in ogni momento durante l’espletamento dell’incarico (art. 1129 c.c.), la deliberazione deve riportare il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino quanto meno la metà del valore millesimale dell’edificio (art. 1136, quarto comma, c.c.).

Una volta provveduto alla revoca è sempre consigliabile, se l’intento e troncare i rapporti il più velocemente possibile, nominare subito un nuovo amministratore. Diversamente e salvo diversa decisione assembleare (es. consegna carteggio ad un condomino) il mandatario revocato avrebbe il dovere di proseguire nel proprio incarico fino alla nomina del suo sostituto.

La Revoca Giudiziale

La revoca dell’amministratore può anche essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condominio così come contemplato dall’articolo 1129, comma 11, del codice civile.

Questi i casi:

  • Omessa informazione circa le citazioni o i provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.),
  • Mancata redazione bilancio consuntivo.
  • Omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale
  • Mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
  • Mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
  • Omessa azione di recupero crediti verso condomini morosi.
  • l’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130, n. 6), 7) e 9) (tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell’amministratore e registro di contabilità);
  • Omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati e dei recapiti dell’amministratore stesso.

Se hai intenzione di cambiare amministratore di condominio, per assistenza nell’organizzazione dell’assemblea o solamente per maggiori informazioni scrivici a Studio@avvocatodandrea.com