EQUITAZIONE E GIUSTIZIA SPORTIVA

EQUITAZIONE E GIUSTIZIA SPORTIVA

L’equitazione e la giustizia sportiva è un argomento un po’ spinoso, ma chiunque frequenti l’articolato mondo dell’equitazione e sia tesserato FISE è sicuramente a conoscenza, in maniera più o meno approfondita, dell’esistenza di un Ordinamento Sportivo.

EQUITAZIONE E GIUSTIZIA SPORTIVA

Nell’equitazione ci sono un insieme di norme federali volte ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività sportiva e la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nella pratica delle discipline equestri.

Ciò che è meno noto agli appassionati è il funzionamento della cosiddetta Giustizia Sportiva.

A volte la giustizia sportiva la si percepisce come qualcosa di lontano dalla propria quotidianità eccessivamente complicata da comprendere nei tecnicismi dei suoi regolamenti.

È bene dunque offrire una rapida ma chiara panoramica su questo tema per lo più dimenticato.

Nel febbraio 2020 è stato approvato dal CONI il nuovo Regolamento di Giustizia FISE che, articolo per articolo, definisce illeciti e sanzioni disciplinari, descrive la composizione e le funzioni dei vari organi di giustizia ed illustra le modalità di svolgimento del procedimento dinnanzi agli stessi.

Gli organi di giustizia sportiva sono di due generi distinti: i Giudici Sportivi ed i Giudici Federali.

IL GIUDICE SPORTIVO

Erroneamente la competenza dei Giudice Sportivo viene circoscritta a ciò che accade durante le competizioni.

In realtà la loro competenza è ancor più ristretta: la competenza del Giudice Sportivo è circoscritta ai fatti ed alle relative questioni inerenti la regolarità delle gare sia da un punto di vista oggettivo sia da un punto di vista soggettivo.

I soggetti del processo davanti al GS ( giudice sportivo ) sono solo quelli coinvolti direttamente nello svolgimento della gara e le sanzioni che tale giudice può comminare sono quelle previste dai regolamenti tecnici e non quelle dei regolamenti disciplinari.

Qualora il GS rilevi un illecito disciplinare dovrà trasmettere d’ufficio gli atti alla competente Procura Federale.

Contro i provvedimenti di tale Giudice può essere proposto reclamo alla Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello.

LA PROCURA FEDERALE

Prima di parlare del Tribunale Federale è bene chiarire chi agisce per accertare la presunta fondatezza o meno di una notizia di illecito disciplinare, il Procuratore Federale.

E’ infatti solo tale soggetto abilitato a promuovere l’avvio di un procedimento disciplinare.

In pratica il Procuratore, una volta reso edotto di un illecito apre un fascicolo di indagine a carico del tesserato, raccogliendo prove, dichiarazioni di terzi e interrogando il diretto interessato.

In questa fase è importante sia la partecipazione di chi ha promosso il procedimento (per coadiuvare il procuratore a raccogliere quante più prove è possibile) sia dell’indagato che potrà fornire prove a discolpa o mere giustificazioni.

Se ravvisa gli estremi il Procuratore deferisce al Tribunale il tesserato chiedendo quindi l’apertura di un procedimento disciplinare.

IL GIUDICE FEDERALE

I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello e rappresentano gli organi giudicanti della Federazione in relazione alle violazioni dello Statuto Federale e delle norme regolamentari proprie di ogni Federazione.

Nei casi che lo richiedono, il CONI stesso può istituire inoltre il Collegio di Garanzia dello Sport, che opera con funzioni di giudice di terzo ed ultimo grado.

Come anticipato il Tribunale Federale agisce su impulso del Procuratore Federale, però quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale anche da parte del singolo tesserato.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento.

LA FINE DEL PROCIDIMENTO E I PROVVEDIMENTI

Svolto il procedimento, acquisite eventualmente ulteriori prove, il Tribunale emette un provvedimento con il quale assolve o condanna il tesserato applicando le sanzioni previste dal codice di giustizia sportivo che sono:

  • a) il richiamo scritto
  • b) la censura
  • c) l’ammenda fino a euro 10.000,00
  • d) la sospensione dall’attività agonistica fino a cinque anni dell’incolpato e/o del cavallo
  • e) la sospensione o la revoca definitiva di una affiliazione o aggregazione o di una carica o di un incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara
  • f) la sospensione dell’autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento federale; g) la radiazione.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate sul sito internet istituzionale e sono infatti “immediatamente esecutive” ( LEGGI QUI )

UN PROFESSIONISTA AL TUO FIANCO

Che si venga coinvolti in prima persona in un procedimento dinanzi ad un Giudice Sportivo o Federale o che si desideri presentare un’istanza, un ricorso o una segnalazione ad un organo di giustizia è bene farlo con l’aiuto di un professionista.

Come osservato infatti la Giustizia Sportiva rappresenta un micro ordinamento che per quanto settoriale è tuttavia caratterizzato da un’elevata tecnicità: ciò espone i soggetti “non addetti ai lavori” ad un ampio margine d’errore nell’approcciarsi alla materia in totale autonomia.

ALCUNE PROCEDURE

L’istanza del soggetto interessato deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di quindici giorni dal compimento dell’evento, mentre nel caso di ricorso al Giudice Federale, invece, l’atto deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto lesivo e comunque entro un anno dall’accadimento.

In ambedue i casi il superamento dei termini genera l’inammissibilità della domanda.

Il consiglio che si offre è dunque quello di rivolgersi sempre ad un professionista specializzato che, in primis, conosca in modo approfondito la materia e che sia inoltre pienamente consapevole delle numerose particolarità e complessità che contraddistinguono il mondo equestre.

Autore: dott.ssa Lisa Arcaini

Studio Legale D’Andrea

via Philips n. 12 20900 MONZA

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