Piccolo o grande che sia, il recupero del credito può essere sempre ottenuto se si imbocca la strada giusta.
Quali sono gli strumenti sugli strumenti a disposizione del creditore?
Il ricorso all’autorità giudiziaria
Il primo strumento a disposizione del creditore è il ricorso all’autorità giudiziaria, sebbene si tratti di una procedura che implica dei costi e tempistiche spesso lunghe.
Il ricorso al Giudice serve ad ottenere una condanna, ossia ciò che si definisce un titolo esecutivo.
La pronuncia di condanna avviene in un duplice modo, a seconda del tipo di prova a disposizione per dimostrare l’esistenza del credito vantato:
- se il credito è facilmente dimostrabile con una prova scritta, si può richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo;
- se invece, non disponiamo di prove scritte (documenti da cui emerga il valore del credito) allora è necessario avviare un giudizio ordinario.
Il decreto ingiuntivo
In presenza di una prova scritta del credito vantato, il creditore chiede al Giudice l’emissione di un ordine di pagamento.
Il Giudice, accertato il credito, emette il decreto ingiuntivo ordinando al debitore il pagamento delle somme, oltre a quelle maturate, nel frattempo, a titolo di interessi e di costi per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento.
La legge riconosce come prove scritte a titolo esemplificativo:
- i contratti;
- le fatture;
- gli ordini firmati dall’acquirente;
- le cambiali e gli assegni protestati;
- il riconoscimento scritto di debito.
Un ulteriore requisito, oltre alla prova scritta, è che il credito sia:
- liquido: espresso in misura determinata e non generica;
- esigibile: non sottoposto a condizioni o termini;
- certo, ovvero che risulti chiaramente nel suo contenuto;
Una volta ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo il debitore può adempiere spontaneamente o opporsi entro 40 giorni dalla notifica; In quest’ultimo caso, verrà instaurata una vera e propria causa in cui sarà il creditore a dover provare l’esistenza del credito.
Se, invece, il debitore non fa opposizione, decorsi i 40 giorni dalla notifica il decreto diventa definitivo, non più impugnabile, ed il creditore potrà agire per esigere il proprio credito.
Giudizio ordinario
In mancanza di prova scritta del proprio credito sarà necessario avviare un procedimento ordinario con il quale dimostrare la sussistenza del credito, sia in via documentale che per testimoni.
All’esito del procedimento, il Giudice, in caso di accertamento positivo, condannerà il debitore all’adempimento.
Il giudizio ordinario ha dei tempi molto più lunghi del procedimento per decreto ingiuntivo.
Per importi fino a 1.100 € si può agire da soli senza l’assistenza di un Avvocato, ma affidarsi ad un professionista permette di evitare errori che potrebbero rivelarsi poi non facilmente rimediabili.
Cosa accade una volta ottenuto il titolo esecutivo?
Nel caso in cui il debitore, una volta ricevuta la notifica del titolo esecutivo ( decreto ingiuntivo e sentenza), non adempia il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore o dei crediti che quest’ultimo vanta nei confronti di terzi soggetti.
L’esecuzione può essere mobiliare o immobiliare, o presso terzi.
La via stragiudiziale
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, ovvero un invito scritto al pagamento rivolto dal creditore ed inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC al debitore con la fissazione di un termine entro il quale adempiere.
Il termine è normalmente di 15 giorni ma l’urgenza può consentire l’indicazione di un termine inferiore.
Prima di rivolgersi al Giudice, è sempre consigliabile tentare un approccio bonario, utilizzando i mezzi stragiudiziali a disposizione anche nel caso non siano previsti come obbligatori, sia per evitare sin da subito di sopportare ingenti costi e sia per tentare di recuperare il credito nel minor tempo possibile, senza ingolfare il sistema giustizia soprattutto in caso di importi minori.