IL DPCM DEL 10 APRILE E’ ILLEGITTIMO !!!

Cosa è possibile fare?

Facendo seguito a quanto dichiarato e scritto da professionisti e costituzionalisti eccellenti, mi permetto di riassumere, in maniera comprensibile per tutti, le ragioni alla base della assoluta illegittimità dei Provvedimenti di restrizione adottati dal Governo.

Il motivo di questo intervento è anche per far capire che il compito degli Avvocati è molto più ampio ed importante di quello che si pensa.

L’AVVOCATO vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Quando leggerete il seguito pensate anche che il Capo del Governo è un Professore di Diritto ed è affiancato da una pletora di giuristi, presi anche e soprattutto tra le fila della Magistratura.

Violazione della Costituzione della Repubblica Italiana

L’art. 16 della Costituzione sancisce il diritto di ogni cittadino di “circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la Legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza“.  

L’art. 32 della Costituzione prevede la tutela del diritto alla salute specificando che nessuno può esser obbligato ad un trattamento sanitario se non in forza di legge.  

Il DPCM 10 aprile 2020 non è Legge, bensì un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui limita la libertà di circolazione delle persone prevedendo un “contenimento universale” per asserite esigenze sanitarie, è in contrasto con gli artt. 16 e 32 Costituzione.

Il Provvedimento è altresì illegittimo perché impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa economica di cui agli artt. 1, 4, 35 e 41 della Costituzione.

Il D.L. 19 del 25 marzo 2020, ANCORA IN FASE DI CONVERSIONE, attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di assumere provvedimenti limitativi le libertà personali.

Il DCPM 10 aprile 2020, come il DL 19/2020, è quindi illegittimo perché viola gli art. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione.

Eccesso di potere

Un provvedimento come il DPCM 10/04/2020 DEVE essere sostenuto da valide indagini che evidenzino sia gli aspetti sanitari che le conseguenze sociali ed economiche.  

Il DPCM si limita solo ad indicare un “verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del comitato tecnico scientifico“, senza però riportarne minimamente il contenuto.

Il comitato di cui sopra è stato nominato con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 da un capo della Protezione Civile  !!!!!!!!!!!???????????

E’ MAI POSSIBILE CHE UN COMITATO CON SIFFATTI POTERI VENGA NOMINATO DALLA PROTEZIONE CIVILE ?????

ASSOLUTAMENTE NO !!!!!

Il DPR 257/1961 prevede tra gli organi consultivi del Governo, in ambito sanitario, solo il Consiglio Superiore della Sanità, del quale però non vi è traccia.

Da ciò discende l’evidente Eccesso di Potere.

Irragionevolezza  

Non vi è alcun riscontro scientifico che provvedimenti di contenimento generalizzato e non limitato ai singoli focolai ed agli infetti abbiano avuto una qualche efficacia.

Infatti, dai dati ISTAT emerge che mediamente ogni anno vi sia l’1% circa di mortalità in relazione alla popolazione italiana. Nell’anno 2019, a fronte di una popolazione di 60.359.546 abitanti, vi sono stati 647.000 morti, con la conseguenza che ogni mese vi sarebbe stato il decesso di circa 53.916 persone.

Negli anni 1956 e 1957, anni in cui fu l’epidemia di influenza “asiatica”, a fronte di una popolazione di 48.788.971 per l’anno 1956, vi furono decessi per 497.550 pari all’1,2% e nell’anno 1957, a fronte di una popolazione di 49.051.924 vi furono morti per 484.190 pari allo 0,98%.

Secondo i dati ISTAT, nel primo trimestre dell’anno 2020, il numero totale dei morti è in linea con gli anni precedenti, anzi vi sarebbe una qualche diminuzione.

Alla data odierna il totale di chi ha contratto il Covid-19 (comprensivi i positivi 103.616, i guariti 35.345 ed i morti 20.465) pari a 159.516 persone sarebbe lo 0,264% della popolazione. 

TALI NUMERI SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE??????

Evidentemente no.

Il tutto nasce da evidenti carenze gestionali di soggetti che, diciamola tutta, non sanno che pesci prendere.

O meglio. Non sono adeguati al ruolo che svolgono, perché chi comanda deve fare una cosa e una sola PRENDERE DECISIONI

“Non è il potere che corrompe, ma la paura. Il timore di perdere il potere corrompe chi lo detiene” AUNG SAN SUU KYI, Politica Birmana, premio Nobel per la Pace

Ma vi è di più:

pur avendo a disposizione centinaia di esperti e consulenti i provvedimenti emessi non hanno preso minimamente in considerazioni le peculiarità delle varie tipologie di aziende.

Il provvedimento in esame differenzia esclusivamente su categorie merceologiche.

Esistono, però, enormi differenze tra aziende che esercitano la medesima attività ma con differente metodologia.

La limitazione dovrebbe discendere non solo dalla tipologia di lavoro ma anche dalle modalità di svolgimento, dal numero delle persone coinvolte e dalla possibilità o meno di lavorare in maniera distanziata.

C’è differenza tra un cantiere dove lavorano decine di persone ed un cantiere dove lavorano in tre.

C’è differenza uno studio professionale dove lavorano in 200 ed uno dove lavorano in 5 e tutti in stanze differenti.

Prendo l’esempio delle Sport perché mi è vicino !

Va bene sospendere gli eventi sportivi ma perchè sospendere le attività di allenamento senza distinguere tra sport individuali e sport di squadra? Oppure tra sport di contatto o meno? Ci sarà differenza tra chi gioca a tennis e chi a calcio? E chi gioca a golf? e chi va a cavallo?

Anche in questo caso sono le Federazioni ed i loro Dirigenti ad essere investiti del DOVERE di far sciogliere questi nodi, a meno che anche per loro non valga il principio di Aung San.

BENVENUTI NELLA TERRA DEI CACHI.

COSA FARE?

In allegato troverete il modello di ricorso in autotutela, predisposto dagli Avvocati di Prato, che potrete compilare, sottoscrivere ed inviare per chiedere l’annullamento del DPCM del 10.04.2020.

Facciamo in modo che ne arrivino migliaia.

Visto che vivono di burocrazia, facciamoli impazzire di burocrazia.