NULLITA’ FIDEIUSSIONI BANCARIE

ANCHE L’EUROPA DICE SI’

Il 2020 conferma l’orientamento della Cassazione, dei Tribunali e delle Corti d’Appello sulla nullità delle fideiussioni bancarie omnibus.

La Suprema Corte afferma che la nullità delle fideiussioni è una nullità di protezione e quindi sollevabile anche d’ufficio dal Giudice.

Importante novità è l’affermazione del principio secondo il quale chi ha subito un danno da tali fideiussioni, anche se derivante da sentenza o decreto ingiuntivo passati in giudicato, può proficuamente richiedere un risarcimento danni con azione autonoma ex art 33 della L 287/1990.

Ma vi è di più.

Con il classico ” gioco delle tre carte” le Banche citate in giudizio affermavano che il contratto non era una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia, facendo di fatto cadere le eccezioni di nullità.

Con la sentenza 5598/2020 la Cassazione afferma chiaramente che l’art. 1957 cc sia applicabile anche al contratto autonomo/atipico di garanzia.

Perché è importante?

Perché le banche spesso avanzano richieste di pagamento nei confronti del Garante anche dopo diversi anni e, per liberarsi della responsabilità della propria inerzia (sanzionata appunto dall’art. 1957 cc), chiedono al Giudice che la fideiussione venga qualificata come contratto autonomo.

Tra le tante sentenze è bene segnalare il Tribunale di Milano (Sentenza n. 610 e 2637/2020), la Corte di Appello di Bari (Sentenza n. 45/2020) e la Corte di Appello di Milano (Sentenza n.192/2020), Il Tribunale di Padova (11/02/2020), il Tribunale di Salerno (05/02/2020); questi provvedimenti hanno RIBADITO l’orientamento in favore dei correntisti.

La novità è che anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 2 aprile 2020, ha sancito la nullità dell’accordo fideiussorio

Interrogata sugli effetti che l’accordo dichiarato nullo abbia su Banche e clienti, la Corte ha affermato che  non ha alcun senso interrogarsi sugli effetti dell’accordo tra le Banche in ordine allo schema ABI delle fideiussioni, considerata la gravità di tale comportamento che, dunque, ex sé è talmente dannoso per il gioco della concorrenza da non richiedere ulteriore e approfondita indagine.

In questi momenti fa piacere che gli Organi di Giustizia mostrino coraggio tutelando i correntisti da pratiche bancarie fantasiose e lesive degli interessi altrui.