ALLORA DOVETE LEGGERE QUESTO ARTICOLO
Sia la Cassazione che i Tribunali hanno, ormai, adottato un costante orientamento…….SE IL MUTUO SUPERA LA SOGLIA DELL’80% DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA, IL CONTRATTO E’ NULLO
COSA SIGNIFICA?
Significa che tutto il contratto viene annullato, ivi comprese le clausole che stabiliscono gli interessi che verranno, quindi, ricalcolati tutti come capitale.
Se il mutuo è terminato la Banca dovrà restituire la differenza.
Se il mutuo è in corso dovrete restituire solo il capitale
Se la Banca vi sta sottoponendo ad una procedura esecutiva, questa sarà annullata.
COME PROVARE LA NULLITA’ DEL MUTUO
Il superamento della soglia di finanziabilità può essere provatO in tre modi:
- producendo al giudice, oltre che il contratto di finanziamento, il contratto di compravendita dell’immobile.
- in alternativa, una perizia di valutazione dell’immobile disposta ad hoc dal giudice: al riguardo la perizia deve ricostruire non il valore attuale dell’immobile, ma il suo valore anni addietro quando venne erogato il finanziamento;
- Producendo la perizia fatta dalla Banca al momento della concessione del finanziamento
QUALE E’ IL VALORE DI RIFERIMENTO?
lL valore da prendere in considerazione non è quello commerciale o di mercato dell’immobile da ipotecare, bensì il c.d. valore cauzionale, ovvero quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva avente ad oggetto l’immobile ipotecato, tale da compendiare l’integrale soddisfacimento del credito finanziato, comprensivo del capitale erogato, degli interessi e dei costi di procedura : “Ai fini dell’apprezzamento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fondiario dalla normativa legale e regolamentare, il giudice deve tenere in considerazione il cd. valore cauzionale del bene ipotecato, vale a dire la concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell’immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere speculativo, sì che, se non è possibile far riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale” (Cass. 9 maggio 2018, n. 11201)
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