VETERINARI: COME TUTELARSI

VETERINARI: COME TUTELARSI 

È nell’elenco dei nostri contatti preferiti e, quando è quello giusto, può fare la differenza; stiamo parlando…dei veterinari: come tutelarsi. 

Il suo ruolo chiave include curare un malessere improvviso, impostare il mantenimento a lungo termine dell’animale, gestire infortuni complessi, operare, effettuare visite di compravendita e molto altro.

E spesso l’esito delle sue attività ha risvolti ed implicazioni importanti, anche economicamente. 

Tutto bene quel che finisce bene e per i nostri amici animali faremmo qualsiasi cosa, ma se invece ci fossero problemi? 

Quando il veterinario può essere chiamato a rispondere?

Partiamo col dire che l’obbligazione del veterinario è una cosiddetta obbligazione di mezzi: significa che il professionista si impegna, attraverso le sue conoscenze teoriche e pratiche, a curare al meglio l’animale affinché guarisca, ma non può assicurare al 100% il raggiungimento dell’esatto risultato.

Di conseguenza, nel caso in cui l’animale non guarisca, riportando un danno, o peggio muoia, il veterinario potrà essere chiamato a rispondere solo se ha agito senza la dovuta “diligenza, prudenza e perizia professionale”. 

La colpa del veterinario andrà ovviamente non solo affermata ma anche provata e ciò spesso attraverso una consulenza medico legale. 

Facciamo ora il punto su alcuni dettagli più sottovalutati del rapporto veterinario/proprietario.

Chi è il proprietario?

La domanda non è banale come sembra.

Si intende proprietario di un animale quella persona alla quale l’animale è intestato.

Oggi la maggior parte degli animali (d’affezione e non) sono identificati tramite un microchip e tramite un passaporto e a questi ultimi è normalmente connesso il nome di una persona che è formalmente proprietaria dell’animale.

Per la legge, non è il proprietario chi accudisce l’animale per la maggior parte del tempo né tantomeno soggetti estranei come il gestore della struttura presso cui l’animale vive o chbi, in generale, ne abbia disponibilità.

Il consenso informato

Il medico veterinario ha nei confronti del proprietario dell’animale assistito un dovere di informazione. 

Il veterinario individua in base alle sue competenze una determinata terapia oppure sottopone al cliente una serie di alternative di cura valide.

In ogni caso, il cliente dev’essere messo nella condizione di fare scelte consapevoli, sulla base delle informazioni fornite dal professionista.

A tal fine, proprio come nella medicina umana, il veterinario dovrà far sottoscrivere un modulo con il quale il proprietario dell’animale bisognoso di cure dichiara di essere stato adeguatamente informato circa le modalità, i rischi e le conseguenze delle terapie proposte.

Ciò normalmente in caso di procedure invasive o rischiose come un’operazione chirurgica, un’anestesia totale o una cura sperimentale.

Chiaramente il proprietario potrà anche decidere di negare il suo consenso e potrà rivolgersi eventualmente ad un altro professionista che proponga una soluzione di cura più confacente al suo pensiero. 

Il veterinario infatti non potrà mai e in nessun caso ritenersi obbligato ad agire “per far contento il proprietario”, come spesso purtroppo si pretende.

Al contrario, è tenuto alla massima onestà circa le proprie opinioni professionali, anche qualora dovessero contrastare con quelle dell’ansioso cliente.

Dovere di assistenza 

Immaginiamo che un cavallo rimanga gravemente ferito, in maniera accidentale, mentre si trova nel suo box presso il maneggio dove alloggia. 

Alla scena assiste un veterinario che si trova sul posto per caso fortuito e che decide di intervenire, fermando l’emorragia e somministrando le giuste terapie antisettiche.

Ciò accade prima che sia possibile contattare il proprietario momentaneamente irreperibile perché al lavoro.

L’art. 14 del Codice Deontologico dei veterinari così recita: “Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza. Tale dovere non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità delle prestazioni.”

Morale: per quelle prestazioni/interventi inderogabili, d’emergenza e salva vita cade l’obbligo del consenso informato, non essendoci magari tempo sufficiente per acquisirlo. 

Non decade tuttavia il (fortunato) proprietario dall’obbligo di corrispondere l’adeguato compenso spettante al veterinario, né tantomeno potrà pensare di agire contro il professionista per essere intervenuto senza il suo benestare.

Il caso dell’eutanasia 

L’eutanasia è un atto esclusivo del medico veterinario e può essere effettuata solo se inevitabile a causa delle condizioni dell’animale, per evitargli sofferenze intollerabili, o negli altri casi stabiliti.

Al di fuori di questi parametri, lo ricordiamo, l’uccisione di animali è vietata dalla legge.

È il proprietario a prendere la decisione? Si, ma con alcune precisazioni.

Nell’iter normale, valutata l’opportunità e l’inevitabilità di ricorrere all’eutanasia, il veterinario dovrà parlarne con il proprietario che, se acconsente, dovrà poi firmare il consenso informato, come per altre procedure.

L’eutanasia non è un atto che il proprietario può “ordinare” al veterinario, per sua libera scelta, magari perché l’animale è anziano o per altri motivi ancor più deplorevoli. 

Il veterinario non ha quindi nessun obbligo di effettuarla se non la ritiene indispensabili, in base alle condizioni dell’animale.

La visita di compravendita

Il veterinario gioca un ruolo da protagonista nell’acquisto di cavalli soprattutto sportivi: una visita di compravendita ben fatta può avere un enorme peso.

Il veterinario è infatti incaricato di certificare se il cavallo sottoposto a visita rispecchi le condizioni di salute auspicate dall’acquirente.

Sarà però importante mettere in chiaro da subito la destinazione d’uso dell’animale oggetto di vendita: infatti un cavallo con determinati difetti fisici, totalmente inidoneo all’agonismo, potrebbe essere perfettamente in grado di svolgere attività più tranquille in maneggio oppure delle passeggiate.

Esistono poi esemplari destinati ad utilizzi particolari (ad esempio la riproduzione) per i quali sarà necessario svolgere accertamenti differenti da quelli canonici.

Anche durante la visita di compravendita, sarà fondamentale raccogliere il consenso del proprietario a che il cavallo venga sottoposto ad esami più o meno invasivi (radiografie, prelievi ematici, endoscopie, ecografie ecc), magari anche presso una clinica debitamente attrezzata.

E’ bene evidenziare che esistono alcuni atti medici noti come atti di proprietà: prelievi, iniezioni, endoscopie e anche il solo radere il manto del cavallo per effettuare una ecografia

Per questi atti è NECESSARIO il consenso del proprietario (proprietario da passaporto).

Concludendo, non sempre il rapporto col veterinario si basa sulla fiducia e sulla stima, come dovrebbe. 

La parola d’ordine, come sempre, rimane “tutelarsi”, perché dietro l’affetto incondizionato che nutriamo per i nostri amici animali ci sono implicazioni ben mano piacevoli, che meritano di non essere trascurate.

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