NULLITA’ NOTIFICA CARTELLE A MEZZO PEC

NULLITA’ NOTIFICA CARTELLE A MEZZO PEC

Abbiamo scatenato la vostra curiosità con l’ argomento della NULLITA’ NOTIFICA CARTELLE A MEZZO PEC con il post sulla nostra pagina Facebook.

Parliamo in concreto

Torniamo sull’argomento e vediamo ora IN CONCRETO come capire quando la notifica della cartella esattoriale via PEC sia stata fatta utilizzando l’indirizzo corretto e quando invece sia invalida. 

La Giurisprudenza recente ha infatti sancito:

è nulla “la notifica della cartella esattoriale” proveniente “da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri”.

Si sono espresse, in particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (Sentenza n. 379/2019), la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Sentenza n. 9274/2020 e n. 2799/2020) e la Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17346/2019).

Cosa dice la giurisprudenza

L’art. 16-ter del DL 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012 stabilisce infatti che “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero i cosiddetti registri IPA, Reginde o Inipec.

Nella normalità, capiterà quindi di ricevere notifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite indirizzi analoghi a quello mostrato nell’immagine che segue (notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it)

NULLITA’ NOTIFICA CARTELLE A MEZZO PEC

Tuttavia, le notifiche provenienti da indirizzi simili, lo ribadiamo, sono NULLE in maniera insanabile. Questo perché l’indirizzo riportato non risulta dai pubblici elenchi in riferimento all’Agenzia delle Entrate. Quello che compare è un indirizzo irrituale, non conforme e per questo non utilizzabile per effettuare le notifiche degli atti. 

L’unico indirizzo che, data la sua presenza nei pubblici registri, è utilizzabile ai fini della notifica e ne garantisce la validità è: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Di seguito un esempio concreto di come l’indirizzo indicato sia l’unico che effettivamente figura nel registro pubblico IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

NULLITA’ NOTIFICA CARTELLE A MEZZO PEC

Ma non è tutto

Attenzione inoltre al file in allegato: non tutti i formati sono compatibili con gli standard di sicurezza stabiliti dalla legge (non basta, ad esempio, un normale pdf).

Bisognerà quindi accertarsi sempre che il documento inviato tramite PEC dia sufficiente garanzia di essere conforme all’originale, non modificabile e certo nella sua provenienza, pena, anche in questo caso, la nullità totale della notificazione.