LE SEGNALAZIONE ALLE CENTRALI RISCHI

LE SEGNALAZIONE ALLE CENTRALI RISCHI

LE CENTRALI RISCHI note come SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) – una volta conosciuti come “centrali rischi private” – sono banche dati private consultate da banche e società finanziarie per verificare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti della clientela.

Ve ne sono svariate ma le più importanti e quelle più consultate dagli operatori finanziari sono due: quella della Banca d’Italia e quella Eurisc conosciuta anche come CRIF.

Differenza tra la Centrale Rischi Banca d’Italia e le Centrali Rischi Private (SIC)

La Centrale Rischi Banca d’Italia è la centrale rischi per eccellenza in quanto è l’unica ad essere pubblica (gestita da Banca d’Italia).

Nella Centrale Rischi di Banca d’Italia gli intermediari finanziari (banche, società di leasing, ecc…) sono obbligati per normativa a segnalare, mentre nelle altre centrali rischi private (SIC) segnalano solo le banche che aderiscono al servizio.

La normativa Banca d’Italia prevede l’obbligo per le banche di segnalare le posizioni della clientela che ha un rischio superiore ai 30.000 euro (ad esempio i mutui), mentre nei SIC privati vengono segnalate anche le operazioni di importo ridotto quali ad esempio prestiti al consumo, il fido di conto corrente di 2.000 euro, la carta di credito.

Possiamo dire, in un certo senso, che le banche dati SIC sono indispensabili per la valutazione di merito creditizio delle banche in quanto vanno a colmare informazioni che non sono trattate dalla CR Banca d’Italia.

Le segnalazioni spesso sono illegittime

Purtroppo, può accadere che a seguito di una richiesta volta a ottenere un finanziamento o un mutuo, ci si senta opporre un rifiuto dovuto alla presenza d’informazioni negative nella Centrale Rischi o in altre banche dati (CRIF ecc).

Quali sono i motivi per chiedere la cancellazione dalla banca dati quale “cattivo pagatore”?

I motivi per chiedere la cancellazione dalla banca dati quale cattivo pagatore sono molteplici, ad esempio:

             1. mancato invio della preventiva comunicazione: prima di segnalare il cliente quale cattivo pagatore, la banca è obbligata a comunicare preventivamente a quest’ultimo l’intenzione di procedere alla segnalazione qualora non si rientri del debito entro un certo periodo.  

Detta comunicazione, secondo la Corte di Cassazione e i giudici di merito, deve avere dei contenuti ben specifici: non può in alcun caso essere generica.

Inoltre, in un eventuale contenzioso, la banca deve sempre dimostrare non solo di aver inviato la comunicazione, ma che questa sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscenza del debitore.

             2. verifica dello stato d’insolvenza: inserire un credito a sofferenza non può avvenire automaticamente solo per un mero ritardo nel pagamento del debito.

Simile condotta è ILLEGITTIMA, infatti la banca deve valutare diversi elementi sintomatici prima di procedere alla segnalazione:

a) la capacità produttiva e reddituale del cliente.

b) la situazione di mercato in cui opera.

c) l’ammontare complessivo del credito.

Dopo queste valutazioni bisogna comunque sapere che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

            3. raggiungimento di un accordo (c.d. saldo e stralcio): è purtroppo frequente che la banca, nonostante si sia raggiunto con il cliente un accordo tombale sul quantum, segnali ugualmente il debito in sofferenza o in perdita, creando enormi danni al cliente stesso. Ciò è vietato!

Cosa deve fare il cliente per chiedere la cancellazione?

La procedura è abbastanza veloce e spesso si ottengono ottimi risultati se si ricorre all’Arbitro Bancario.

Quando non è possibile percorrere questa strada si ricorre in Tribunale in via d’urgenza chiedendo non solo l’immediata cancellazione del dato negativo ma anche il risarcimento del danno.

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