LAVORO SPORTIVO

LAVORO SPORTIVO, Compenso sportivo come unico reddito: è possibile?

Avevamo già affrontato questo argomento in un precedente articolo che potete ritrovare QUI, oggi lo approfondiamo e diamo una visione più completa.

Come anticipato il DLGS 36/2021 oltre ad aver tutelato tutti gli animali che partecipano a manifestazioni sportive si è anche occupato di LAVORO SPORTIVO.

Oggi ci dedichiamo ad un argomento che interessa tutti gli operatori del mondo sportivo: 

E’ possibile svolgere come unica attività lavorativa quella di allenatore di uno sport dilettantistico?

Un maestro di ballo, un allenatore di ginnastica, un istruttore di karate, un istruttore di basket, un pugile, un allenatore di pallavolo  ecc. ecc. possono vivere solo di quell’incarico?

I compensi sportivi possono essere unica fonte di reddito, se inquadrati nella regola dei famosi 7500 euro (oggi 10mila)?

La risposta purtroppo non è semplice.

Cosa dice la Legge?

Sulla base di quanto indicato nella L. 342/2000 i compensi per attività sportiva dilettantistica godono di una specifica agevolazione, applicando per  tali emolumenti quanto all’art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR:

Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa,  i premi, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (quindi CONI, Federazioni, EPS, ASD, SSD), sono REDDITI DIVERSI.

Questi compensi, secondo quanto all’art. 69, comma 2, del Tuir, non sono soggetti ad IRPEF se inferiori ad € 7.500 annui (dal 2018 la soglia è innalzata a € 10.000). Non sono nemmeno soggetti ad alcun onere previdenziale.

Non mi soffermo su come debba essere gestita tutta la procedura di collaborazione sportiva, che ormai dovrebbe essere nota a tutti (lettere di incarico, certificazioni, eccetera), ma è bene ricordarsi che è nei dettagli che Agenzia delle Entrate e INPS scovano le illegittimità.

La norma base è stata integrata e modificata negli anni con la risoluzione n° 34/2001 dell’Agenzia delle Entrate, il comma 3 dell’articolo 90 delle legge 289/2002, l’articolo 35 comma 5 D.L. 207/2008, la risoluzione n° 38/2010 dell’Agenzia delle Entrate, giungendo a questa impostazione: 

I compensi di natura sportiva dilettantistica possono essere erogati a tutti i soggetti le cui prestazioni siano riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, comprese le attività di formazione, didattica, preparazione, assistenza. Rientrano, perciò, nella fattispecie atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara, dirigenti, collaboratori amministrativo gestionali e qualunque altra figura permetta con il suo operato di realizzare manifestazioni sportive dilettantistiche e/o  il compimento della vita associativa e quindi funzionali alla promozione delle attività sportive dilettantistiche.

Redditi Diversi: cosa sono?

Il TUIR è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche. Gli articoli tra il 67 e il 71 sono dedicati alla voce Redditi Diversi, una categoria di redditi percepiti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni e che non derivano da società commerciali oppure da lavoro dipendente o subordinato.

All’ art. 67 comma 1, infatti, definisce che Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.”

Questi redditi, per definizione, non fanno parte delle tre grandi categorie di reddito ovvero quelle d’impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e pertanto non DEVONO essere percetti nello svolgimento di una professione

Sia la prassi amministrativa che la Giurisprudenza hanno (in riferimento al settore sportivo) chiarito che il concetto di professionalità viene integrato in riferimento a quelle attività che: 

• vengono esercitate abitualmente e/o sistematicamente dal prestatore; 

• generano un compenso non marginale rispetto al reddito medio del prestatore; 

• sono connesse o accessorie rispetto ad una attività lavorativa stabilmente svolta; 

• presuppongono l’utilizzo di conoscenze tecnico scientifiche.

Le norme in materia sono chiarissime, chi non le rispetta al 99% è consapevole di violarle e sa che ci sta provando: spesso va tutto bene, altre volte avvengono dei controlli e le cose finiscono male.
Riassumiamo i principi qui:

  • Il compenso per attività sportiva dilettantistica è riservato al settore sportivo (CONI, FSN, DSA, EPS, SSD, ASD, UNIRE), cori, bande e filodrammatiche;
  • Può essere elargito per tutte le attività relative alla pratica di attività sportive, compreso le attività di segreteria, gestione degli impianti ed ogni altra collaborazione correlata;
  • Il collaboratore sportivo NON è un dipendente, ma svolge la sua attività in piena autonomia;
  • Il collaboratore deve avere delle competenze dimostrabili da un titolo abilitativo (Laurea in Scienze Motorie, diplomi federali );
  • È preceduto da una apposita lettera di incarico ed ogni versamento dei compensi è seguito da una autodichiarazione del collaboratore (come ricevuta);
  • Annualmente vanno dichiarati con Certificazione Unica ed inseriti in dichiarazione dei redditi personale.

La Giurisprudenza è varia ed in generale le contestazioni sono le seguenti:

  • Utilizzo, nello svolgimento dell’attività stessa, di specifiche conoscenze tecniche;
  • Abitualità dell’attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, è svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
  • Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
  • Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite;
  • Remunerazione senza la finalità di prendere parte a competizioni da parte dei soci;
  • Presenza di un bagaglio tecnico e competenze tali da permettere autonomia organizzativa dell’istruttore e utili alla preparazione degli sportivi a gare e spettacoli.

Tradotto significa che il collaboratore sportivo, per i giudici, dovrebbe avere queste caratteristiche:

  • Non avere cultura tecnica sufficiente da essere autonomo anche se, allo stesso tempo, la legge non permette di configurarlo come dipendente;
  • L’impegno non deve essere abituale e ricorrente: quindi nessuno che insegni tre volte a settimana nella stessa ASD;
  • Ricevere piccole cifre: già 5000 euro sembrano tanti, ai giudici romani;
  • L’incarico deve essere mirato ad un preciso evento competitivo: nessuno spazio per chi allena ragazzi che ambiscono ad una miglior condizione di crescita oppure ad anziani che cerchino un miglioramento psicofisico!

A sostengo di tale tesi anche la Suprema Corte che con la recente sentenza 11375/2020 ha rigettato un ricorso di una ASD avverso un accertamento disposto dall’INPS sancendo l’abitualità di istruttori di tennis che davano lezioni agli allievi per tre volte a settimana.

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