LA SICUREZZA NEI CENTRI IPPICI

LA SICUREZZA NEI CENTRI IPPICI

La sicurezza nei centri ippici per chi conduce una vita in scuderia, anche quando ordinaria, nasconde in sé numerosi pericoli, che spesso vengono ripetutamente sottovalutati, fino al giorno in cui non si concretizzano in un infortunio o in un inconveniente più o meno grave. 

Le attività quotidiane dei maneggi

Sono molte le attività rischiose che quotidianamente vengono svolte all’interno dei maneggi:

  • la movimentazione di carichi pesanti
  • l’utilizzo di trattori ed utensili quali forche, erpici ecc;
  • il solo fatto di essere a contatto con un grande animale, dotato di una straordinaria forza ed altamente imprevedibile, espone spesso al rischio di ricevere calci, morsi, schiacciamenti, pur adottando tutte le precauzioni necessarie.
  • l’ambiente equestre pone chi lo frequenta a contatto con vari allergeni e sostanze chimiche usate per la cura del cavallo.

Di qui deriva la necessità di adottare, all’interno delle strutture equestri, regole preventive di sicurezza particolari. 

La realtà dei fatti in ambito sicurezza

La realtà dei fatti in ambito di sicurezza purtroppo ci pone però nella maggior parte dei casi ad un’altra verità che, complice di una cultura equestre poco sensibile sul tema, considera spesso il rischio come una parte intrinseca della relazione col cavallo, non neutralizzabile.

Problemi particolari non si porrebbero, se non fosse che, nell’ambito equestre, gravita quotidianamente un numero copiosissimo di soggetti, maggiorenni e minorenni, dipendenti, collaboratori o semplici volontari/allievi, con livelli di esperienza e competenze molto variabili.

Quali sono dunque gli obblighi in tema di sicurezza per i centri ippici?

Prima di tutto, ricordiamo che le attività equestri si svolgono principalmente all’interno di associazioni sportive dilettantistiche o talvolta anche all’interno di Onlus.

Sono sorte infatti, soprattutto di recente, numerosissime realtà che si dedicano principalmente all’ippoterapia, grazie al prezioso contributo di molti volontari.

Spesso dunque si reputa erroneamente che le comuni norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (quelle dettate dal Decreto legislativo 81/2008 detto anche “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”) vadano applicate solo ed esclusivamente in contesti aziendali, nei confronti dei soggetti tipicamente dipendenti e non vadano invece tenute in considerazione nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato. 

La convinzione di essere esonerati dagli oneri relativi alla sicurezza è quanto mai falsa e rischiosa. 

Dando uno sguardo più approfondito all’effettivo ambito di applicazione del Decreto sulla sicurezza, si nota infatti come la realtà sia molto distante da ciò che comunemente si crede. 

Analizziamo nel dettaglio il dettato, dalle definizioni riportate nel decreto sulla sicurezza:

  • lavoratore: ( soggetto al quale tali norme di prevenzione si applicano) è qualsiasi “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”. 
  • datore di lavoro: invece si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. 

Le regole valgono per tutti

Attenzione dunque: le norme del suddetto decreto sono valide anche per qualsiasi tipo di associazione (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni ricreative, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale ) ed anche per le Onlus.

Il lavoratore è equiparato qualsiasi soggetto che presti la propria collaborazione e svolga attività all’interno di una struttura, sia esso beneficiario di tirocinio formativo, lavoratore stagionale o a chiamata, volontario, lavoratore a progetto o finanche atleta dilettante che svolga collaborazione occasionale.

Sono esclusi i collaboratori in Partita IVA a meno che non si configuri (come spesso accade) un rapporto di mono committenza con il centro ippico in questione.

Pertanto vale la pena approfondire meglio quali siano effettivamente gli obblighi di sicurezza che la normativa in vigore prevede.

In primo luogo il datore di lavoro dovrà valutare con attenzione i rischi presenti all’interno della struttura e redare il cosiddetto Documento di valutazione dei rischi (DVR) e nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Senza entrare nei minimi dettagli della normativa, piuttosto estesa, in generale possiamo affermare che sarà necessario:

  • Individuare i responsabili preposti alla sicurezza, incluso il responsabile del primo soccorso, a ciò adeguatamente formato.  
  • Fornire adeguati dispositivi di protezione individuale per i lavoratori in base alle rispettive attività svolte (scarpe antinfortunistiche, elmetti, guanti, occhiali protettivi, mascherine ecc).
  • Garantire una corretta e permanente formazione di tutti i soggetti coinvolti nella struttura circa i rischi, la loro gestione e la loro riduzione. In particolare, nel settore equestre, sarà indispensabile che tutti i soggetti abbiano le competenze sufficienti per approcciarsi al cavallo nel modo corretto e per maneggiare in sicurezza gli attrezzi presenti in scuderia.
  • Mettere in sicurezza quanto più possibile l’ambiente di lavoro, sostituendo o eliminando gli elementi maggiormente rischiosi, ove fattibile.

Obblighi per la sicurezza

L’elenco non è completo, ma illustra semplicemente i principali obblighi di sicurezza illustrati nel Decreto.

Tutti gli adempimenti necessari andranno verificati ed approfonditi, possibilmente con il supporto di uno specialista.

Defibrillatore SemiAutomatico (DAE)

Vale la pena, rimanendo in tema, di aprire una parentesi per affrontare una tematica attuale tanto quanto sottaciuta.

Nel lontano 2012, il Decreto Balduzzi ha introdotto l’obbligatorietà per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico.

Ha reso inoltre obbligatorio procurarsi la documentazione attestante la partecipazione con profitto ai corsi di formazione BLSD, da parte del personale, per apprendere l’uso del DAE, la tecnica del massaggio cardiaco e la sequenza di rianimazione cardiopolmonare. 

Dall’estate del 2017, il termine per conformarsi alle nuove disposizioni è largamente spirato.

Duole tuttavia constatare come molte associazioni sportive equestri non abbiano mai provveduto ad adeguarsi.

L’equitazione infatti non rientra in quel novero di attività considerate a “ridotto impiego cardiocircolatorio”, esentate dall’obbligatorietà.

Al di là poi dell’intensità dell’attività sportiva effettuata normalmente in un determinato centro ippico, il DAE deve essere sempre a disposizione per le esigenze di chiunque si trovi nella struttura a qualsiasi titolo, anche di semplice visitatore.

Non dimentichiamo inoltre che l’arresto cardiaco può verificarsi anche per cause traumatiche ad esempio violenta caduta da cavallo o di un trauma provocato da un calcio.

Forse, complice del mancato aggiornamento di molte scuderie, è la scarsa o nulla conoscenza delle sanzioni che l’assenza di questo dispositivo tra le mura dell’associazione potrebbe comportare.

I Controlli

In caso di controlli infatti, constatata l’assenza di personale formato e di un defibrillatore funzionante e correttamente posizionato, l’associazione rischia l’interruzione delle attività sportive, l’applicazione di una multa quando non addirittura la chiusura definitiva dell’impianto sportivo.

Inoltre, nella drammatica eventualità di un decesso per arresto cardiaco all’interno del maneggio, ove l’assenza di dette misure preventive dovesse venire all’attenzione della Procura, il legale rappresentante dell’ASD rischierebbe di essere indagato per omicidio colposo.

Oltre alle conseguenze penali, l’ASD rischia inoltre di dover risarcire il danno,per l’incapacità di prestare soccorso immediato, come previsto dalla legge.

Anche nel caso in cui l’ASD sia coperta da assicurazione per gli infortuni, la polizza potrebbe rifiutarsi di coprire le spese di risarcimento, in quanto si troverebbe di fronte ad una chiara violazione degli obblighi di legge.

Conclusioni

A conclusione di quanto detto, l’auspicio per il bene di tutti gli amanti del mondo equestre è che i centri ippici si lascino al più presto sensibilizzare sul tema della sicurezza e che possano provvedere al più presto ad adeguare le proprie strutture alle vigenti normative. 

Ci si augura che in questo modo possa in parte disatteso il costante pregiudizio dell’equitazione come attività pericolosa e che i centri ippici si riscoprano essere luoghi sicuri per tutti.