LA RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORE PER IL MINORE

LA RESPONSABILITA’ DELL’ISTRUTTORE PER IL MINORE

Oggi vogliamo focalizzarci su uno scenario molto diffuso e cioè la responsabilita’ dell’ istruttore per il minore.

Vediamo in che modo l’istruttore possa essere chiamato a rispondere, che cosa sarà necessario dimostrare e quanto sia opportuno tutelarsi in simili situazioni.

Dal momento in cui l’allievo minorenne è affidato all’istruttore, quest’ultimo è gravato da un obbligo di protezione e vigilanza nei suoi confronti, che vige per tutta la durata del corso, fino a che il minore non venga posto nuovamente sotto il diretto controllo dei genitori o di chi ne fa le veci.

Due ordini di situazioni.

Situazione A: Durante un allenamento, l’allievo minorenne combina un guaio ed arreca un danno più o meno consistente ad una terza persona, sia essa un compagno di allenamento oppure no.

Ci troviamo, in questo caso, nell’alveo dell’art.2048 del Codice Civile che instaura in capo all’istruttore una presunzione di responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito commesso dai propri allievi, nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza.

Per liberarsi dal vincolo di questa responsabilità, l’istruttore dovrà provare di non aver potuto impedire il fatto o, meglio ancora, di aver adottato, nel caso specifico, tutte le misure idonee a prevenirlo.

Tali misure variano ovviamente da sport a sport.

Va detto che anche la Giurisprudenza riconosce la necessità di valutare l’accaduto in base alle reali circostanze di fatto e quindi contemplando anche l’aspetto del cosiddetto “rischio sportivo”, insito (e presumibilmente accettato) nella pratica di determinati sport.

Portando come esempio gli sport equestri, un allenamento di dressagge non possiede lo stesso indice di rischio di un’uscita in campagna per la preparazione di una gara di cross country.

Una partita di horse ball comporterà rischi differenti rispetto ad una normale sessione di lavoro in maneggio, e così via.

Situazione B: Infortunio di un allievo minorenne durante l’ora di lezione.

Usciamo dall’alveo dell’art. 2048, per collocarci in quello dell’art. 1218 Codice Civile.

Ultimamente infatti, la Giurisprudenza ha voluto sottolineare come fra istruttore ed allievo vi sia un vero e proprio vincolo contrattuale, che inizia dal momento in cui viene accolta la domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola od al corso.

La disciplina della responsabilità

Proprio in virtù di questa affermazione, dovrà applicarsi la disciplina della responsabilità contrattuale, tra l’altro maggiormente garantista nei confronti dell’allievo danneggiato, rispetto alla disciplina della responsabilità extracontrattuale, che soleva essere invece applicata tempo addietro.

L’allievo infortunato dovrà infatti limitarsi a provare l’esistenza di un contratto che vincoli l’istruttore alla vigilanza e di aver subito il danno durante l’ora (o le ore) di lezione svolte con il proprio istruttore.

Non sarà invece tenuto a fornire le ben più complesse prove circa l’inadempimento dell’obbligo di vigilanza da parte dell’istruttore né circa il nesso causale fra il comportamento dell’istruttore e il danno subito.

L’istruttore si libererà dimostrando o di aver correttamente vigilato, avendo il minore subito le lesioni a causa di circostanze ad esso non imputabili, o eventualmente, di non aver potuto adempiere all’obbligo di vigilanza per motivi ad esso non riconducibili.

Le prove materiali

Ora, sappiamo bene che in alcuni casi, nella pratica sportiva, è veramente difficile riuscire a procurarsi prove materiali effettive circa l’accaduto.

Nulla vieta tuttavia che la prova venga acquisita mediante presunzioni, e dunque attraverso una diretta valutazione da parte del Giudice sulle circostanze di fatto.

Attenzione però: se, nonostante gli sforzi probatori, la causa dell’infortunio rimane totalmente ignota e la prova manca del tutto, l’ordinamento prevede che sia comunque l’istruttore a farsi carico delle conseguenze patrimoniali (cioè del risarcimento) dell’infortunio.

Egli sarà dunque chiamato a rispondere con proprio patrimonio personale, per somme talvolta anche molto ingenti.

CONCLUSIONI:

Nella speranza che le varie parti in causa si comportino in modo “sportivo”, mantenendo le controversie più semplici lontane dalle aule di Tribunale, consigliamo come sempre di rivolgersi ad un professionista qualificato, che conosca da vicino la realtà sportiva di cui si tratta nel caso specifico, di modo da potersi adeguatamente tutelare.