La casistica giurisprudenziale in questa materia è varia e alquanto magmatica.
Cavallo di proprietà, cavallo della scuola, cavallo in fida, cavaliere principiante, cavaliere inesperto le varianti sono molteplici come pure molteplici sono le figure coinvolte: atleta, istruttore, gestore di maneggio, proprietario di cavallo………
Importante, sempre, sia per il danneggiato che per l’eventuale responsabile è inquadrare bene la fattispecie e imboccare la giusta strada sin dall’inizio per evitare danni.
In queste cause nel 90% dei casi ho davanti colleghi o giudici che sanno ben poco dell’equitazione e delle sue dinamiche.
Ad esempio quasi sempre devo cominciare col far capire la differenza tra pony e cavallo !!!!
Il maneggio è responsabile dei danni occorsi ad un allievo che cade da cavallo durante la lezione di equitazione.
Un caso su tutti.
Un minore frequenta un corso di equitazione una o due volte a settimana montando cavalli del maneggio. Durante una lezione, improvvisamente il cavallo inizia violentemente a sgroppare, disarcionando il ragazzo e facendolo rovinare violentemente al suolo.
Chi risponde dei danni causati dalla caduta ?
Il gestore del maneggio in primis, in quanto organizza corsi per giovani allievi principianti o inesperti, sarà chiamato a rispondere di tutti i danni occorsi agli iscritti durante l’esercizio dell’attività ricreativa. Al contempo, però, potrebbe essere coinvolto anche l’istruttore; dipende dalla dinamica.
L’equitazione è un’attività pericolosa
L’attività svolta presso il maneggio deve essere considerata come un’attività pericolosa ex art. 2050 Cod. Civ., soprattutto quando si verte in tema di danni conseguenti ad esercitazioni di principianti o allievi giovanissimi, quindi di persone non in grado di governare le reazioni imprevedibili dell’animale.
Trattandosi di attività pericolosa, il gestore del maneggio risponde dei danni occorsi agli allievi ai sensi dell’art. 2050 Cod. Civ. La Giurisprudenza ha, infatti, precisato che “il gestore di un maneggio risponde quale esercente di attività pericolose, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., dei danni riportati da soggetti partecipanti, qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti” (Cass., 22 luglio 2010, n. 17216, in Rep. Civ., 2010).
Tale pronuncia ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale, che da sempre sostiene che l’attività svolta presso il maneggio è da considerarsi pericolosa ai sensi e agli effetti dell’art. 2050 cod. civ.
La Suprema Corte, in una più recente sentenza, ha ribadito l’opportunità di adottare, quale criterio orientativo per la soluzione dei casi pratici una massima di esperienza, “ovvero quella consistente nel presumere che, di norma, impartire lezioni di equitazione a fanciulli o principianti comporta pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti; con la conseguenza che la prima attività (impartire lezioni a principianti) sarebbe pericolosa, la seconda (impartire lezioni ad esperti) non lo sarebbe” (Cass. Civ., 9 aprile 2015, n. 7093).
La responsabilità per attività pericolosa
Ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. dunque “chiunque cagiona ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Tale responsabilità ha natura oggettiva. Sussiste pertanto la responsabilità del gestore del maneggio a prescindere che si possa muovere a quest’ultimo un qualsiasi rimprovero di colpa. Per poter ottenere il ristoro dei danni patiti, infatti, deve essere unicamente provato il nesso di causalità: ovvero che i danni riportati siano diretta conseguenza della caduta da cavallo avvenuta durante la lezione di equitazione.
La responsabilità per il danno cagionato dall’animale
Ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il periodo di tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Pertanto, il gestore del maneggio è chiamato a rispondere dei danni occorsi anche in qualità di proprietario del cavallo ai sensi del citato art. 2052 Cod. Civ.
Quindi, il gestore del maneggio è responsabile dei danni cagionati da un suo cavallo, sempre che non provi il caso fortuito.
Cosa si intende per “caso fortuito”?
Il gestore del maneggio non potrà invocare il caso fortuito adducendo che l’animale è sempre stato docile e che il comportamento tenuto dall’animale era del tutto imprevedibile.
In effetti, sul punto la Giurisprudenza ha precisato che “l’imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio”(Cass., 9 aprile 2015, n. 7093).
La stessa Corte ha infatti sostenuto che “non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell’uso della normale diligenza nella custodia dell’animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, e che è irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia”.
Pertanto, l’imprevedibilità dei comportamenti di un animale, nel caso di specie un cavallo, non costituisce caso fortuito idoneo a esimere da responsabilità il gestore del maneggio.
Quello appena descritto è solo un caso e le varianti potrebbero essere numerose.
Per esempio
L’istruttore che ruolo ha avuto nell’accadimento?
Il cavallo, in questo caso, si è imbizzarrito da solo ma ciò potrebbe accadere anche a causa di altro fattore esterno oppure perché l’allievo, contravvenendo alle istruzioni, aveva usato il frustino, oppure, ancora, a causa di altro cavallo.
Tanta differenza è data anche dall’esperienza del cavaliere, per questo consiglio sempre a istruttori e maneggi di conservare prova delle lezioni effettuate.
Di seguito una serie di sentenze
Caduta da cavallo nel corso della lezione
Non è discusso che l’appellata stesse partecipando a una lezione di equitazione tenuta da una istruttrice del Circolo. Al caso de quo il Tribunale ha applicato l’art. 2052 c.c., la cui natura della responsabilità è di tipo extracontrattuale. Qualora però l’animale costituisca un mezzo per adempiere a una obbligazione, come nella fattispecie, in cui il Circolo teneva lezioni di equitazione, in caso di lesioni all’allievo la responsabilità è contrattuale. Nel caso di specie, quindi, sarebbe stato onere del Circolo provare che le lesioni occorse all’allieva non dipendevano da cause ad esso imputabili. Invece, applicare alla fattispecie de qua l’art. 2052 c.c. significa comprimere la tutela dei creditori di obbligazioni contrattuali che invece si ritrovano a dover dimostrare, ex art. 2052, il nesso di causalità tra la condotta attiva dell’animale e le lesioni. In questo quadro, l’appello deve essere rigettato perché l’appellante non ha fornito alcuna prova che la caduta non fosse dipesa da causa ad esso non imputabile limitandosi a sostenere che la condotta del cavallo era estranea alle lesioni.
Corte appello Roma sez. III, 29/05/2018, n.3617
Quando il centro ippico non risponde in caso di caduta da cavallo
La responsabilità per danni causati da animali, come da art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo sul proprietario oppure su chi se ne serve, per tale intendendosi colui che, anche in virtù di un rapporto di mero fatto, con il consenso del proprietario, usa il cavallo per soddisfare un interesse autonomo, anche differente da quello del proprietario. Secondo tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di rigetto del giudice di merito, perché non vi era alcuna prova che il cavallo fosse in uso a terzi al momento della caduta della proprietaria, poiché era lei stessa ad utilizzarlo mentre praticava il salto ostacoli all’interno del maneggio. (Cass. Civ. Sez. III n.2674 del 05-02-2018)
Quando non risponde l’istruttore
Non può configurarsi una responsabilità per colpa omissiva a carico dell’istruttore di equitazione che non imponga l’uso di particolari protezioni all’allievo, in un caso di omicidio colposo ai danni di un’allieva. La vicenda ha visto coinvolta un’istruttrice e alcuni allievi usciti per una passeggiata a cavallo nelle campagne circostanti il circolo ippico. Nel corso dell’escursione, l’istruttrice si trovava alla testa del gruppo, quando, ordinato di procedere al trotto, uno dei cavalli, infastidito dall’andatura di un altro animale, sferrava un calcio colpendo con lo zoccolo il torace e il braccio sinistro dell’allieva che montava il cavallo che lo seguiva. La ragazza era immediatamente soccorsa e, trasportata al vicino ospedale per ricevere le cure necessarie, decedeva il mattino successivo. Ciò che esclude la responsabilità penale dell’istruttrice sono proprio le modalità con cui si è verificato il sinistro, al limite del fortuito. Tra l’altro l’evento eccezionale è anche il primo e unico che avvenga nel genere. Infatti, l’essere usciti per una passeggiata lungo un percorso predeterminato, peraltro conosciuto da cavalli mansueti, con la presenza di un istruttore federale, esclude che vi possa essere una rilevante probabilità di danni agli allievi, tale da far ritenere pericolosa la pratica equestre. Danni che seppur verificatisi non potevano essere evitati dai presidi cautelari, quali il corpetto protettivo, in quanto esorbitanti dal “rischio tipico” per colui che si trova, in alto, a cavallo. (Cass. Civ. Sez. III n. 38117/2010)
L’attività di equitazione svolta in un maneggio
L’attività di equitazione, qualora sia svolta all’interno di un maneggio da un cavaliere principiante ed inesperto privo di capacità di controllo dell’animale, seppure sotto la sorveglianza e la direzione di un collaboratore del gestore, costituisce attività pericolosa. Ne consegue che, in dette circostanze, per i danni subiti dall’allievo a seguito di una caduta da cavallo avvenuta durante una lezione di equitazione, la responsabilità del gestore del maneggio deve essere inquadrata, non nella fattispecie di cui all’art. 2052 c.c., ma in quella di cui all’art. 2050 c.c., ed il convenuto, per superare la presunzione di responsabilità a suo carico, deve fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tribunale Nuoro, 22/02/2006, n.92
L’imprevedibilità del comportamento del cavallo
L’imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (confermata, nella specie, la condanna al risarcimento da parte del gestore di un maneggio per i danni occorsi alla vittima caduta da cavallo).
Cassazione civile sez. III, 09/04/2015, n.7093
Lezione di equitazione e protocolli per i principianti
Il titolare di un circolo ippico è responsabile dei danni riportati da un’allieva a seguito della caduta da cavallo (nella specie: l’allieva aveva seguito una lezione la mattina e nel pomeriggio ha partecipato ad una passeggiata a cavallo) quando lo stesso non ha rispettato i protocolli previsti per i principianti (quando un cavallo viene dato ad un principiante vi è un operatore che lo conduce; i cavalli devono stare in fila indiana, mentre l’allieva era fuori dal percorso standard) e quindi non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tribunale Oristano sez. I, 14/12/2017, n.843
Lezioni di equitazione e danni riportati dai partecipanti
Il gestore del maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti, qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti. (Nella specie, la Corte cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il gestore responsabile, per attività pericolosa, dei danni subiti da una giovane, titolare di una attestazione di idoneità psicofisica alla cavalcatura, che era caduta da cavallo nel corso della sua sesta lezione). Cassazione civile sez. III, 01/04/2005, n.6888
Danni subiti dagli allievi principianti e dai più esperti
Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l’attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario od all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto il gestore responsabile, ex art. 2050 c.c., dei danni subiti da un’allieva principiante, che era stata colpita alla caviglia dallo zoccolo di un cavallo che, nella fila, seguiva immediatamente quello da lei cavalcato, ed avevano dichiarato la nullità, ai sensi dell’art. 1229, comma 1, c.c., della clausola di esonero da responsabilità sottoscritta dall’allieva, dovendosi escludere la colpa lieve in quanto le conseguenze lesive erano facilmente prevedibili, considerato che, pur avendo l’animale già dato segni di evidente nervosismo nel corso dell’esercitazione, con grave imprudenza e negligenza, gli istruttori non avevano provveduto alla immediata sostituzione dell’animale). Cassazione civile sez. III, 19/06/2008, n.16637
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