GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E CORONA VIRUS

I contratti di locazione in ambito equestre

In questi giorni si è molto discusso sulla possibilità di non adempiere agli obblighi derivanti da un contratto come quello della locazione. E’ bene partire da quanto stabilito dal noto Decreto “Cura Italia”.

L’art. 91 recita Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente alla applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Ciò vuol dire che il momento che stiamo vivendo verrà tenuto in debita considerazione ma, al contempo, non siamo autorizzati automaticamente all’inadempimento.

Vuol dire che il Legislatore ha lasciato al prudenziale apprezzamento del Giudice di stabilire se l’inadempimento sia giustificato o sia passibile di risarcimento danni o conseguenza più gravi.

Nel caso di una locazione commerciale o di un affitto di un fondo sarà necessario valutare l’impatto dei provvedimenti di distanziamento sociale.

Nell’ambito dell’equitazione insiste una variegata tipologia di casi.

Chi si occupa di allevamento, può vedersi diminuiti i ricavi a causa delle mancate vendite ma, certamente, non potrà giustificare un completo inadempimento.

Per chi gestisce un maneggio, o parte di esso, si dovrà necessariamente distinguere tra chi ha come attività prevalente la Scuola e chi ha invece la maggioranza dei cd “privati”.

E’ evidente che qualora fosse preminente l’attività scolastica, il gestore dell’attività potrà risentire di un calo del fatturato importante se non assoluto. Nella maggioranza dei casi, però, le due attività sono svolte contemporaneamente ed allora si dovrà essere in grado di dimostrare, anche contabilmente, il default economico dovuto al rispetto delle misure di contenimento.

Prima di trovarsi investiti da una causa per inadempimento che potrebbe portare anche ad uno sfratto esecutivo e/o ad una ingiunzione di pagamento, è meglio far valutare la propria singola situazione.

Solo dinanzi ad un chiaro ed inequivocabile quadro economico si potrà inviare al locatore, preferibilmente tramite un professionista, una preventiva comunicazione per la sospensione (e non annullamento) dei canoni scadenti fino alla ripresa completa dell’attività o, in alternativa, ottenere una revisione temporanea del canone.