Compenso sportivo come unico reddito: è possibile?
Oggi ci dedichiamo ad un argomento che interessa tutti gli operatori del mondo sportivo: è possibile svolgere come unica attività lavorativa quella di allenatore di uno sport dilettantistico?
Un maestro di ballo, un allenatore di ginnastica, un istruttore di karate, un istruttore di basket, un pugile, un allenatore di pallavolo, ecc. ecc. possono vivere solo di quell’incarico?
I compensi sportivi possono essere unica fonte di reddito, se inquadrati nella regola dei famosi 7500 euro (oggi 10mila)?
La risposta purtroppo non è semplice.
Cosa dice la Legge?
Sulla base di quanto indicato nella L. 342/2000 i compensi per attività sportiva dilettantistica godono di una specifica agevolazione, applicando per tali emolumenti quanto all’art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR:
le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (quindi CONI, Federazioni, EPS, ASD, SSD), sono REDDITI DIVERSI.
Questi compensi, secondo quanto all’art. 69, comma 2, del Tuir, non sono soggetti ad IRPEF se inferiori ad € 7.500 annui (dal 2018 la soglia è innalzata a € 10.000). Non sono nemmeno soggetti ad alcun onere previdenziale.
Non mi soffermo su come debba essere gestita tutta la procedura di collaborazione sportiva, che ormai dovrebbe essere nota a tutti (lettere di incarico, certificazioni, eccetera), ma è bene ricordarsi che è nei dettagli che Agenzia delle Entrate e INPS scovano le illegittimità.
La norma base è stata integrata e modificata negli anni con la risoluzione n° 34/2001 dell’Agenzia delle Entrate, il comma 3 dell’articolo 90 delle legge 289/2002, l’articolo 35 comma 5 D.L. 207/2008, la risoluzione n° 38/2010 dell’Agenzia delle Entrate, giungendo a questa impostazione:
I compensi di natura sportiva dilettantistica possono essere erogati a tutti i soggetti le cui prestazioni siano riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, comprese le attività di formazione, didattica, preparazione, assistenza. Rientrano, perciò, nella fattispecie atleti, allenatori, arbitri e giudici di gara, dirigenti, collaboratori amministrativo gestionali e qualunque altra figura permetta con il suo operato di realizzare manifestazioni sportive dilettantistiche e/o il compimento della vita associativa e quindi funzionali alla promozione delle attività sportive dilettantistiche.
Redditi Diversi: cosa sono?
Il TUIR è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche.
Gli articoli tra il 67 e il 71 sono dedicati alla voce Redditi Diversi, una categoria di redditi percepiti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni e che non derivano da società commerciali oppure da lavoro dipendente o subordinato.
All’ art. 67 comma 1, infatti, definisce che
“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.”
Questi redditi, per definizione, non fanno parte delle tre grandi categorie di reddito ovvero quelle d’impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e pertanto non DEVONO essere percetti nello svolgimento di una professione
Sia la prassi amministrativa che la Giurisprudenza hanno (in riferimento al settore sportivo) chiarito che il concetto di professionalità viene integrato in riferimento a quelle attività che:
• vengono esercitate abitualmente e/o sistematicamente dal prestatore;
• generano un compenso non marginale rispetto al reddito medio del prestatore;
• sono connesse o accessorie rispetto ad una attività lavorativa stabilmente svolta;
• presuppongono l’utilizzo di conoscenze tecnico scientifiche.
In conclusione
La normativa italiana ha previsto la possibilità di pagamento delle prestazioni degli addetti allo sportivo dilettantistico con inquadramenti agevolati, in qualità di Redditi Diversi distinguendole da forme di lavoro autonome o subordinate.
In più momenti sono stati individuate le figure che compongono il quadro dei collaboratori sportivi dilettantistici
C’è un però
Anche se la figura della Segretaria di Circolo è indicata tra le possibili collaborazioni non è sempre possibile inquadrarla come collaboratore.
Segretaria del Circolo che svolge altra attività e NON ABITUALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE si occupa delle pratiche del Circolo: OK
Istruttore che abitualmente insegna educazione fisica nelle scuole: OK
Istruttore che abitualmente, anche se in altro luogo e con apposita partita iva, alleva o addestra cavalli: NO
Può accadere che in sede di controlli e verifiche fiscali ci sia una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro aprendo una contestazione per lavoro irregolare.
È evidente che sarà, nel caso, cosa buona e giusta avvalersi della difesa di legali davvero competenti.