AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE = USURA

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE = USURA

E’ con estrema soddisfazione che pubblichiamo il seguente aggiornamento: AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE = USURA

Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Composto, Indeterminatezza contrattuale del tasso corrispettivo nel Regime Semplice e erroneità dell’ISC/TAEG

Oggetto della contestazione era un contratto di mutuo per il quale era stata contestata l’illegittima applicazione dell’ammortamento alla francese.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 2188/2021 ha accertato che la Banca, adottando un piano di ammortamento di tipo francese a rata posticipata costante, ha applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta.

Per conoscere in modo più approfondito la questione vi rimandiamo al precedente e specifico articolo

In pratica, così facendo, il reale tasso di interesse a carico del cliente è risultato essere più oneroso rispetto a quanto stabilito dal contratto.

In questo caso però la soddisfazione è stata multipla.

 “alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all’art. 644, IV co., c.p., secondo la quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all’erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice. … (…) … Pertanto, ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli elaborati dal CTU, va accertata l’usurarietà del tasso di interesse effettivo (TEG) concordato nel contratto di finanziamento in contestazione. Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse“.

Poiché per determinare il costo reale del prodotto bancario si devono sommare tutti i costi, nel caso di specie, sommando il Costo Occulto (vale a dire la differenza tra il costo contrattuale e quello reale) è risultato che il TEG applicato fosse superiore al Tasso Soglia Antiusura.

L’effetto? 

Va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamentonon essendo dovuto alcun interesse.

Cosa vuol dire?

Che il cliente non solo ha avuto il mutuo azzerato ma, essendo stato già chiuso, ha ricevuto dalla Banca tutti gli interessi pagati negli anni.